25 settembre 1995, n. 493
(G.U. n. 272 del 21.11.1995)

regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA'



omissis
Art. 1
Mezzi di trasporto
1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di:
a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'ad. 4 del decreto legislativo 27 febbraio1992, n. 110, sugli alimenti surgelati;
b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature


3. i valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa funzionano in maniera adeguata.
4. Le registrazioni delle temperature, così ottenute, devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.

omissis

omissis
Art. 4
Modalità di controllo e di campionamento
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata secondo le modalità indicate all'allegato 3.
2. Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4 prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico;
o) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna.
2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:
a) protezione coibente di cui al comma l, lettera a);
b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;
c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.
3 Gli strumenti di misurazione (di cui al comma 2, lettera b), sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati; per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia l'autorità competente è l'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi della documentazione prodotta dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto e rintracciabile.
4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264 (3), nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984(4) relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:
a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;
b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.
5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a -18°C.
6- Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate.

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