DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 1984
(G.U. n. 71 dei 12.3.1984)

Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti:
legge 2 maggio 1977, n. 264 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 6 giugno 1977): "Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970"
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 24agosto 1979): "Regolamento di esecuzione della legge2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P., con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970)
legge n.38del 10febbraio 1982(1) (Gazzetta Ufficiale n 48 del 18 febbraio 1982):
"Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815 (2)" ed in particolare, l'art. 7 per la omologazione delle unità tecniche indipendenti.
Ritenuto necessario unificare le procedure tecniche per il riconoscimento delle speciali carrozzerie per autoveicoli idonee ad effettuare i trasporti in regime di temperatura controllata delle derrate alimentari deteriorabili in servizio sul territorio nazionale a quelle contenute nell'accordo AT.P. in relazione alle analoghe speciali carrozzerie da utilizzare per il servizio internazionale;
Assunto il parere del Ministero della sanità

Decreta:
Art. 1
A datare dal 1 settembre 1984, la classificazione di veicolo attrezzato per i trasporti in regime di temperatura controllata delle derrate deteriorabili sul territorio nazionale, anche ai fini degli adempimenti dì cui agli articoli 44 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980) e dell'art. 4 della legge 27gennaio 1968, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 10 febbraio 1968) e relativi decreti ministeriali, è riconosciuta qualora la particolare carrozzeria di tale veicolo risponda alla normativa tecnica contenuta nell'accordo AT.P.
Le classificazioni e le classi di tali carrozzerie sono quelle elencate nella predetta normativa tecnica AT.P.

Art. 2
A datare dal 1 settembre 1984 non potranno essere rilasciate dagli uffici della Direzione generale M.C.T.C. certificazioni di veicolo attrezzato per i trasporti in regime di temperatura controllata delle derrate deteriorabili in territorio nazionale per allestimenti di carrozzeria non rispondenti alla normativa tecnica A.T.P.
Dette certificazioni avranno la validità temporale stabilita nelle richiamate norme A.T.P. e seguiranno le medesime norme per quanto attiene i controlli periodici.

OMISSIS

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